Premio per i Ritrovamenti con Metal Detector

Premio per i Ritrovamenti con Metal Detector: esiste davvero o è solo una leggenda? Abbiamo più volte spiegato che nel caso in cui con il metal detector vi doveste imbattere in un bene archeologico, questo dovrà essere consegnato alle autorità, per la precisione presso la più vicina Soprintendenza entro 24 ore dal ritrovamento.

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Non abbiamo mai detto però che quando un ritrovamento effettuato con il metal detector viene consegnato presso l’ufficio della Soprintendenza, lo scopritore ha un diritto ad un premio.

Esiste infatti un Decreto che spiega come procedere in caso di ritrovamento e come ottenere il premio promesso. La normativa di riferimento è D.L.gs 22.01.04, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio“, artt. 90-93.

Articolo 90
Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 e’ soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Articolo 91
Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a). E’ nullo ogni patto contrario.

Articolo 92
Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove e’ avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell’attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.

2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 93
Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell’articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo e’ corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.

3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate e’ determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina e’ effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.

4. La determinazione del terzo e’ impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

 

Vi consigliamo di leggere per intero il decreto, noi in sintesi vi spieghiamo il funzionamento del premio.

Il Ministero farà effettuare una stima dell’oggetto ritrovato. Il valore sarà diviso in quattro parti ma solo tre sono le parti che saranno divise tra: il proprietario dell’immobile in cui è stato effettuato il ritrovamento con il metal detector; il concessionario dell’attività di ricerca; colui che ha scoperto l’oggetto, nel nostro caso l’utilizzatore del cercametalli.

Teniamo a precisare che non spetta nessun premio allo scopritore dell’oggetto che sia entrato nel fondo del proprietario senza il suo consenso. Ricordatevi quindi di chiedere sempre il permesso al proprietario prima di iniziare le vostre ricerche. L’ideale è avere un permesso scritto che presenti la firma del proprietario dell’immobile (casa, terreno, altro).

Non è detto che il premio debba essere per forza in denaro. Il premio potrà infatti essere in denaro o potrà essere corrisposto con il rilascio di una parte di ciò che è stato trovato.

Ricapitolando: se viene scoperto un bene archeologico mobile o immobile questo appartiene allo Stato e pertanto lo scopritore  è tenuto, per obbligo di legge, a consegnarlo o indicarlo presso l’ufficio della Soprintendenza più vicino. La denuncia del ritrovamento va fatta entro le 24 ore.

Per ottenere il premio, il ritrovatore deve avere il permesso del proprietario ad utilizzare il metal detector nel suo terreno. Il premio può consistere in un premio in denaro o nella consegna di una parte di quanto ritrovato.

Qualora si trattasse di un premio in denaro verrà fatta una stima del valore di quanto ritrovato e sarà corrisposto, meno di un quarto di quanto stimato, al proprietario del terreno, al concessionario dell’attività di ricerca e allo scopritore.

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